Art. 338
RegolamentoTitolo VI

Art. 338

338 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al prefetto, per l'esecuzione e per la notifica all'interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-338