Regolamento›Titolo VI
Art. 334
334 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Emessa l'ordinanza di assegnazione al confino, la Commissione dispone l'immediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia già provveduto ai sensi dell' della legge.
Copia dell'ordinanza è, in ogni caso, comunicata, entro 24 ore, al confinato, con l'avvertenza della facoltà, che gli compete, di ricorrere alla Commissione di appello, nel termine di giorni 10. Dal giorno dell'arresto decorre il periodo dell'assegnazione al confino.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-334