Regolamento›Titolo VI
Art. 332
332 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli della legge.
Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che sia tradotto dinanzi ad essa, per procedere al suo interrogatorio.
All'interrogatorio può, in ogni caso, essere sostituita la contestazione scritta degli addebiti, con invito a presentare le discolpe in congruo termine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-332