Art. 33
RegolamentoTitolo II

Art. 33

33 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Per l'esercizio della facoltà attribuita al questore dal secondo comma dell' della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-33