Regolamento›Titolo II
Art. 33
33 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Per l'esercizio della facoltà attribuita al questore dal secondo comma dell' della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-33