Regolamento›Titolo VI
Art. 327
327 / 383In vigore dal 15 feb 1929
La denunzia del minore di anni 16 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell' della legge, è fatta dal questore al presidente del Tribunale con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.
Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-327