Regolamento›Titolo VI
Art. 326
326 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Il servizio militare non interrompe il biennio di validità dell'ordinanza di ammonizione.
Qualora, all'atto del congedamento, il biennio non sia ancora trascorso, l'ammonito ha l'obbligo di presentarsi subito all'autorità locale di P. S. per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell'ammonizione.
Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-326