Art. 322
RegolamentoTitolo VI

Art. 322

322 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
La denunzia per l'ammonizione è fatta dal questore con rapporto scritto, motivato e corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-322