Regolamento›Titolo VI
Art. 319
319 / 383In vigore dal 15 feb 1929
L'obbligo di trasmettere ogni 15 giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà, divenute esecutive, al questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell' della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.
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