Art. 313
RegolamentoTitolo VI

Art. 313

313 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di P. S., che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel Comune, dal quale viene allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorità di P. S. del luogo ove il rimpatriando è diretto. L'autorizzazione per tornare nel Comune, dal quale il rimpatriato fu allontanato, deve essere richiesta per mezzo dell'autorità di P. S. del luogo dove egli si trova. Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-313