Art. 312
RegolamentoTitolo VI

Art. 312

312 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Qualora sia da rimpatriare un liberato dal carcere che debba essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre misure di sicurezza o all'ammonizione, e vi sia ragione per ritenere che possa rendersi latitante, il questore può ordinarne il rimpatrio per traduzione.
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