Art. 306
RegolamentoTitolo VI

Art. 306

306 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Insieme con la carta di identità, l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco. Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del Comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso, entro 24 ore dal rilascio o dal rinnovo, al prefetto della Provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario da tenersi sempre al corrente. Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del prefetto, è trasmesso al Ministero dell'interno.
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