Art. 293
RegolamentoTitolo VI

Art. 293

293 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per insanabili difetti fisici od intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza. Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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