Art. 292
RegolamentoTitolo VI

Art. 292

292 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato in altro Comune, l'autorità locale di P. S. ne avverte l'autorità di P. S. del luogo ove l'infermo intende dirigersi o siasi già diretto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-292