Art. 291
RegolamentoTitolo VI

Art. 291

291 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perché l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sè o per gli altri, ne informa l'autorità locale di P. S. e formula le eventuali proposte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-291