Art. 289
RegolamentoTitolo VI

Art. 289

289 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
La denuncia di cui all' della legge è fatta dagli esercenti la professione di medico-chirurgo, e, ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospitalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata. Nella denuncia sono indicati: a) il nome e cognome, la condizione, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo; b) la diagnosi della malattia; c) il luogo dove l'infermo è curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato; d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di P. S. Della seguita denuncia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.
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