Regolamento›Titolo VI
Art. 289
289 / 383In vigore dal 15 feb 1929
La denuncia di cui all' della legge è fatta dagli esercenti la professione di medico-chirurgo, e, ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospitalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.
Nella denuncia sono indicati:
a) il nome e cognome, la condizione, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo;
b) la diagnosi della malattia;
c) il luogo dove l'infermo è curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato;
d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di P. S.
Della seguita denuncia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-289