Art. 288
RegolamentoTitolo VI

Art. 288

288 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Sotto la denominazione di « infermi », usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebbrianti o stupefacenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-288