Regolamento›Titolo V
Art. 287
287 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Devono, in ogni caso, essere respinti dal confine, in applicazione dell' della legge, gli stranieri che esercitino mestieri dissimulanti l'ozio o il vagabondaggio o la questua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-287