Art. 286
RegolamentoTitolo V

Art. 286

286 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'autorità di pubblica sicurezza ne dà subito notizia al prefetto, che ne riferisce al Ministro per l'interno. Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio. In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, vagabondo, diffamato per i delitti o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, può essere rilasciato sotto l'osservanza delle condizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli. Le disposizioni dei primi due commi del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, all'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-286