Regolamento›Titolo V
Art. 285
285 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Occorrendo di fare rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per l'espulsione, il prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali suoi provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministro per l'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-285