Regolamento›Titolo V
Art. 279
279 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Lo straniero alloggiato in albergo, o in altro luogo debitamente autorizzato a dare alloggio per mercede, può presentare, per mezzo dell'esercente, all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione prescritta dal precedente , munita della propria firma e della elencazione dei documenti d'identificazione.
L'esercente trasmette, nello stesso giorno, all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione, ritirandone ricevuta, che consegna immediatamente all'interessato.
Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dal secondo comma dell' della legge.
La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica se lo straniero non sa sottoscrivere la dichiarazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-279