Regolamento›Titolo IV
Art. 274
274 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell' della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall' della legge stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-274