Art. 274
RegolamentoTitolo IV

Art. 274

274 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell' della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall' della legge stessa.
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