Art. 271
RegolamentoTitolo IV

Art. 271

271 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-271