Regolamento›Titolo IV
Art. 269
269 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Qualora si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-269