Regolamento›Titolo IV
Art. 267
267 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi.
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-267