Art. 267
RegolamentoTitolo IV

Art. 267

267 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi. Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.
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