Art. 266
RegolamentoTitolo IV

Art. 266

266 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall' della legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano giuramento, innanzi al pretore, con la seguente formula: « Giuro che sarò fedele al Re e ai suoi Reali successori, « che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello « Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con « diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di « ufficio, e conformando la mia condotta, anche privata, alla « dignità dell'impiego. « Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni « o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio « ufficio ». Il pretore attesta, in calce al decreto del prefetto, del prestato giuramento. La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.
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