Art. 260
RegolamentoTitolo III

Art. 260

260 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorchè siti in località diverse. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'. Nella copia deve essere annotata dal questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata. Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal questore, nella cui circoscrizione si trova la succursale dell'esercizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-260