Art. 26
RegolamentoTitolo II

Art. 26

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In vigore dal 15 feb 1929
Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all' della legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-26