Art. 259
RegolamentoTitolo III

Art. 259

259 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Devono munirsi della licenza prescritta dall' della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche, nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-259