Regolamento›Titolo III
Art. 256
256 / 383In vigore dal 15 feb 1929
È vietato agli albergatori ed agli esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida, interprete, corriere o portatore alpino una persona che non sia munita della licenza prescritta dall' della legge.
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