Regolamento›Titolo III
Art. 255
255 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro la carta di identità, nonché la licenza o il certificato d'iscrizione di cui devono essere munite, e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-255