Art. 255
RegolamentoTitolo III

Art. 255

255 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro la carta di identità, nonché la licenza o il certificato d'iscrizione di cui devono essere munite, e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti della pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-255