Art. 254
RegolamentoTitolo III

Art. 254

254 / 383
In vigore dal 17 apr 1937
L'esame di cui al precedente articolo ha luogo di regola ogni anno, sempre che nel ruolo, di cui al seguente vi sia un congruo numero di vacanze. Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al prefetto indicando la professione che intende esercitare, la località, ed il territorio per il quale chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende essere esaminato e produrre i seguenti documenti: a) atto di nascita; b) certificato generale del casellario giudiziario; c) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente esente da difetti ed idoneo all'esercizio della professione cui aspira; d) certificato di cittadinanza italiana; e) certificato di iscrizione al P.N.F. f) certificato di licenza da una scuola media inferiore od equipollente; g) quietanza dell'eseguito versamento, presso il conto corrente della Prefettura, della somma di L. 100 quale concorso nelle spese di esame. Non possono essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall' e dal secondo capoverso dell' della legge 18 giugno 1931-IX, n. 773, o che, a giudizio del prefetto, non risultino di buona condotta. Dalla presentazione del certificato di cui alle lettere d) ed e) sono dispensati coloro che richiedono la licenza di corriere se siano sudditi di Stati con i quali esistano accordi di reciprocità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-254