Art. 252
RegolamentoTitolo III

Art. 252

252 / 383
In vigore dal 17 apr 1937
Per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio della professione di guida, di interprete e di corriere, di cui all' del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931-IX, n. 773, il prefetto della Provincia costituirà una Commissione esaminatrice formata da: 1) un consigliere di Prefettura, con funzioni di presidente; 2) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo); 3) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti); 4) un rappresentante degli enti locali (pubblici o privati) possessori di musei, gallerie, ecc.); 5) un docente per le lingue estere per le quali vi siano esaminandi, da designare dal Ministero dell'educazione nazionale; 6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità; 7) un funzionario di P.S. quale segretario. È in facoltà del prefetto di nominare, su designazione dei podestà dei Comuni interessati, o del Ministero dell'educazione nazionale o del Ministero per la stampa e la propaganda, membri aggregati alla Commissione con voto consultivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-252