Regolamento›Titolo III
Art. 252
252 / 383In vigore dal 17 apr 1937
Per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio della professione di guida, di interprete e di corriere, di cui all' del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931-IX, n. 773, il prefetto della Provincia costituirà una Commissione esaminatrice formata da:
1) un consigliere di Prefettura, con funzioni di presidente;
2) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo);
3) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti);
4) un rappresentante degli enti locali (pubblici o privati) possessori di musei, gallerie, ecc.);
5) un docente per le lingue estere per le quali vi siano esaminandi, da designare dal Ministero dell'educazione nazionale;
6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
7) un funzionario di P.S. quale segretario.
È in facoltà del prefetto di nominare, su designazione dei podestà dei Comuni interessati, o del Ministero dell'educazione nazionale o del Ministero per la stampa e la propaganda, membri aggregati alla Commissione con voto consultivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-252