Art. 249
RegolamentoTitolo III

Art. 249

249 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Il certificato di iscrizione può essere ricusato, non solo alle persone pericolose per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale, ma anche a coloro che, per le loro qualità ed attitudini o per inidoneità, possono esser causa di danni nell'esercizio del mestiere per cui la iscrizione è richiesta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-249