Regolamento›Titolo III
Art. 247
247 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Sotto la denominazione di « mestiere di ciarlatano » si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gl'indovini, gl'interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-247