Art. 238
RegolamentoTitolo III

Art. 238

238 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizione e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale dell'economia, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni. All'uopo, le imprese devono produrre al questore un certificato dell'amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.
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