Regolamento›Titolo III
Art. 236
236 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di P.
S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-236