Art. 225
RegolamentoTitolo III

Art. 225

225 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Le licenze per l'esercizio di agenzie di collocamento di nutrici, devono essere rilasciate previo parere favorevole del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.
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