Regolamento›Titolo III
Art. 222
222 / 383In vigore dal 15 feb 1929
I mediatori pubblici, siano sensali od agenti di cambio, iscritti nei ruoli del Consiglio provinciale dell'economia, non cadono sotto la disciplina dell' della legge.
Vi sono, invece, soggetti i mediatori privati, sia di titoli che di merci o di affari.
Non può essere concessa licenza per l'esercizio della mediazione per le professioni liberali.
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