Art. 214
RegolamentoTitolo III

Art. 214

214 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell' della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato. Se non ricorrono gli estremi del reato, il sequestro può essere preceduto da diffida.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-214