Regolamento›Titolo III
Art. 212
212 / 383In vigore dal 15 feb 1929
La licenza di cui all' della legge è richiesta anche per l'esercizio girovago delle arti ivi contemplate e deve riportare il visto dell'autorità di P. S. dei Comuni che si percorrono.
La licenza è, in tal caso, valida esclusivamente nell'ambito del territorio della Provincia.
L'autorità locale di P. S. può, nel pubblico interesse, imporre limitazioni e divieti, in relazione alle condizioni locali di tempo e di ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-212