Regolamento›Titolo III
Art. 211
211 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Sono sottoposti alla disposizione dell' della legge, oltre all'esercizio delle arti tipografica, litografica e fotografica, ogni altra riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure, dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o al cyclostile, e qualsiasi altro mezzo idoneo alla divulgazione scritta del pensiero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-211