Art. 208
RegolamentoTitolo III

Art. 208

208 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
La disposizione dell' della legge circa l'obbligo dell'esibizione della carta d'identità e della tenuta di uno speciale registro non si applica alle case di cura. S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari, nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche.
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