Regolamento›Titolo III
Art. 206
206 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Il proprietario o il fittaiuolo, che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purchè presenti preventivamente all'autorità locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti:
a) da quali fondi sia ricavato il vino;
b) l'estensione dei medesimi;
c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.
L'autorità locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine massimo consentito per la vendita.
Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli della legge e 200 e 201 del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-206