Regolamento›Titolo III
Art. 203
Abrogato203 / 383In vigore dal 12 mag 1934
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
Note all'articolo
- La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".
- La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-203