Regolamento›Titolo III
Art. 202
202 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Gli esercenti pubblici non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-202