Art. 200
RegolamentoTitolo III

Art. 200

200 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Gli esercenti hanno obbligo di tenere acceso un lume alla porta principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-200