Regolamento›Titolo III
Art. 194
194 / 383In vigore dal 15 feb 1929
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcooliche, indicate nell' della legge, che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli della legge e degli a 196 e 201 del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-194