Regolamento›Titolo III
Art. 192
192 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Il divieto di vendita nei giorni festivi e di elezioni pubbliche, delle bevande di cui all' della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purchè le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purchè la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-192