Regolamento›Titolo III
Art. 191
191 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Si considerano bevande alcooliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-191