Regolamento›Titolo III
Art. 180
180 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Per l'esecuzione dell' della legge, la Commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presente la popolazione residente in ciascun Comune od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel Comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato , quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene.
Nel procedere a tale computo, la Commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 o rispettivamente a 1000, ma non minore di 200 o 500, che eventualmente residui.
Nei Comuni o frazioni di Comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.
Il questore deve comunicare alla Commissione, nel mese di dicembre di ogni anno, l'elenco di tatti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni Comune o frazione di Comune, con la indicazione della loro specie, della ubicazione e del nome degli esercenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-180